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RC Auto: cos'è e quali tutele prevede
La polizza RCA è un’assicurazione obbligatoria che copre un veicolo, anche se in sosta o senza guidatore, che salda i danni eventualmente causati a terzi da quel veicolo. L’assicurazione RC Auto(abbreviazione di Responsabilità Civile Autoveicoli) è infatti un contratto assicurativo in cui una compagnia assicurativa liquida i danni materiali o fisici causati dall’auto dell’assicurato a terzi in caso di sinistro.
L’accordo prevede che l’impresa assicurativa, a fronte di un premio pagato periodicamente dal contraente, si impegna a versare al danneggiato un risarcimento entro i limiti previsti da un massimale, vale a dire una cifra massima concordata al momento della sottoscrizione del contratto.
Dal 10 giugno 2012, come stabilito dal decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, sono stati fissati massimali più alti per garantire ai guidatori assicurati una maggiore copertura in caso di danni. Il massimale minimo garantito è attualmente di 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,22 milioni di euro per quelli alle cose: oltre queste cifre sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio. È bene però specificare che le compagnie possono offrire anche massimali superiori, facendo pagare a colui che stipula un premio più alto.
La polizza copre i danni provocati dal veicolo a persone, animali o cose, mentre non garantisce eventuali danni fisici subiti dal guidatore che ha causato l’incidente. In quest’ultimo caso può essere utile abbinare all’RC Auto la polizza infortuni del conducente, una garanzia accessoria che permette di ricevere un risarcimento economico nel caso di danni fisici subiti dal guidatore per un sinistro effettuato con colpa.
Obbligo di stipula
L’assicurazione RC Auto è obbligatoria per legge: sono quindi previste delle sanzioni amministrative per coloro che circolano senza assicurazione auto. Le forze dell’ordine possono comminare una multa compresa tra gli 868 e i 3.471 euro, oltre al sequestro del veicolo – che sarà prelevato e depositato in un luogo non aperto al pubblico individuato dagli stessi agenti. L’importo da versare può essere ridotto al 50% se il premio viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dall’articolo 1901 secondo comma, oppure qualora si provveda entro trenta giorni dalla contestazione della violazione alla demolizione dello stesso mezzo.
L’RC Auto deve essere attiva anche quando il veicolo è in sosta: dunque, il contratto può non essere stipulato solo se il mezzo non viene utilizzato ed è custodito in un luogo privato , quale ad esempio un garage. Per approfondimenti su questo argomento, leggi l’articolo sull’obbligo di polizza RC anche per auto parcheggiata in strada.
Durata dell’RC Auto
La polizza è valida per un anno, un termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio. Dopo i 12 mesi, la polizza può essere rinnovata con la stessa compagnia oppure può essere sottoscritto un nuovo contratto con un altro assicuratore.
Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del cosiddetto tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo. Il decreto legge numero 179 entrato in vigore dal primo gennaio del 2013 (noto anche come Decreto di Sviluppo bis) ha sancito la sua abolizione.
L’abolizione del tacito rinnovo ha portato diversi vantaggi. Il cliente non deve più inviare alcuna comunicazione di disdetta dell’RC Auto dopo l’annualità assicurativa: in più, ha maggiore libertà di cambiare compagnia, in modo da poter accedere sempre alle migliori tariffe assicurative sul mercato.
Ricordiamo che l’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’ultrattività della polizza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante questi giorni (definiti anche come periodo di tolleranza) il mezzo può continuare a circolare, ma solo sulle strade italiane. Dunque, eventuali sinistri causati dall’assicurato dovranno essere indennizzati dalla propria assicurazione: allo stesso tempo, le Forze dell’Ordine non potranno elevare alcuna sanzione per mancata copertura.
Quando l’RC Auto non copre i danni?
Una circostanza ovvia è quella del veicolo che rimane senza copertura assicurativa oltre il periodo di tolleranza, ossia dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza del contratto, una situazione che fa cadere tutti gli obblighi dell’assicuratore.
La garanzia offerta dall’RC Auto non copre i cosiddetti danni dolosi, cagionati volontariamente dall’assicurato con il fine, ad esempio, di trarre un guadagno dall’evento negativo. In più se un incidente stradale si verifica tra parenti fino al terzo grado, l’assicurazione copre solo i danni alle persone – una regola che opera se i parenti sono conviventi o a carico.
Da non dimenticare anche le azioni di rivalsa, in cui la compagnia risarcisce normalmente i danni ai terzi danneggiati per poi rifarsi sul danneggiante assicurato. Un esempio sono i danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e dell’auto sottoposta a fermo amministrativo.
RC Auto e bonus-malus
La maggior parte dei contratti di RC Auto si basano sul sistema bonus-malus, attraverso il quale viene stabilito annualmente il prezzo della polizza.
Il meccanismo prevede che al proprietario/avente diritto venga assegnata una precisa classe di meritoin base ad una serie di requisiti, primo fra tutti il numero degli incidenti registrati durante il periodo di validità della polizza. Le classi partono dalla numero 18, la più alta e costosa, per arrivare alla numero 1, quella più “meritevole” ed economica.
L’assicurato viene premiato con un bonus, una classe di rischio inferiore a quella d’origine (ad esempio dalla seconda alla prima), qualora non sia stato riconosciuto responsabile di un sinistro nel corso dell’anno precedente. Al contrario, lo si penalizza con un malus, facendolo salire di due classi (ad esempio dalla seconda alla quarta), nel caso in cui abbia causato un incidente con responsabilità maggioritaria (oltre il 50%), obbligandolo a pagare un premio più alto al rinnovo annuale della polizza.
Tuttavia, molte compagnie consentono la non applicazione del malus in caso di presenza nel contratto del bonus protetto, una formula che in caso di sinistro permette di tenere invariata la classe di merito maturata.